VULGATA NOVA VULGATA CEI1974 CEI2008
22,1:Renderà cinque buoi per uno, e quattro pecore per una. Sotto il bue comprendosi la vacca, o il vitello; e sotto la pecora, l'agnello, il montone, il capretto, ec. Non è da maravigliarsi, se il furto del bue è punito più di quel della pecora attesa la maggiore stima, che giustamente faceasi di quell'animale. Quanto al ladro impotente a restituire, era punito con un dato numero di battiture, o era venduto: che se era recidivo, si puniva di morte.
22,2:Il feritore non sarà reo d'uccisione. Il fondamento di questa legge egli è, che non può sapersi l'intenzione del ladro notturno, e può temersi, che ci venga non solo per rubare, ma anche per uccidere. S. Agostino approvando la legge diretta a raffrenare la cupidità, e la cieca passione de' cattivi, dice, che non saprebbe trovare delle buone ragioni per giustificare un cristiano, che avesse commesso una tal uccisione. E infatti a' discepoli dell'Evangelio non si predica, se non la pazienza; e i Padri, e i Concili insegnano generalmente non essere mai permesso a veruno di uccidere volontariamente di propria autorità un altro uomo. Non avrà adunque un tal uccisore a temere i giudici della terra; ma avrà sempre a temere il giudizio di Dio.
22,3:Se ciò egli fa dopo che è nato il sole, ec. Di giorno sono più pronti gli aiuti per respinger il ladro senza ucciderlo; e si può conoscerlo per riavere il suo per le vie di giustizia.
22,4:Se il bue rubato sarà trovato vivo ec. Questa è un'eccezione della legge, che è scritta di sopra. Vers. 1.
22,5:Renderà il meglio, che abbia nel proprio campo, ec. Fatta la stima del danno sarà pagato questo danno col meglio che sia nel podere di chi fece il male.
22,10-13:Se una avrà dato in custodia ec. Ne' versetti precedenti parlò del semplice deposito; parla adesso degli animali, che sono dati in custodia ad altri con pagare la stessa custodia. Colui, che gli ha in custodia, non sarà tenuto a nulla, quando l'animale perisca, o resti stroppiato, se ciò per sua colpa non è avvenuto; e non essendovi chi possa attestare, come il custode non ha mancato al suo dovere, si finirà la controversia col giuramento. Se l'animale poi fu rubato, il custode (come quegli, che essendo pagato per questo, dovea usare tutta la diligenza per ben custodirlo ) rifarà il danno al padrone. Finalmente se l'animale fu mangiato da una fiera, non sarà tenuto a nulla il custode, riportando al padrone quello, che rimane del cadavere dell'animale.
22,14-15:E questa perisca non essendo presente il padrone ec. Questo distinzioni, presente il padrone; non presente il padrone, tendono a distrigare con facilità le dispute, che possono nascere tra il commodante, e il commodotario: uno, per esempio, che impresta un cavallo, non finisce mai di sospettare(ove questa sia perito, o resti stroppiato) che il commodatorio vi abbia avuto colpa. Tolto adunque, che il padrone sia presente al caso, si obbliga quello a rifare il danno, e ciò ha luogo, sia che si tratti di puro imprestito, ovvero di affitto con pagamento del prestito.
22,17:Secondo la somma della dote ec. La dote di una fanciulla è fissata nel Deuteronomio, cap. XXII. 29. a cinquanta sicli; e questa credesi legge generale.
22,18:Gli stregoni. L'Ebreo le streghe, o sia maghe, essendo credute le donne più facili a cadere in simili colpe.
22,20:Sarà ucciso. L'Ebreo sarà anatema; lo che oltre la pena di morte portava, che si abbruciasse, o si confiscasse tutta la roba del reo.
22,23:Se presterai denaro al popolo mio povero, ec. Notisi in primo luogo, che Dio per una predilezione degna di sua bontà chiama suo popolo i poverelli, secondo, che perciò questa voce povero non limita la legge, ma è messa per un esempio; conciossiachè i poveri sono quelli, che ordinariamente hanno bisogno di essere ajutati coll'imprestito: terzo, che la per missione data da Dio agli Ebrei nel Deuteronomio XXIII. 19. 20. di prendere usura dagli stranieri, non può mai servire a rendere lecita l'usura sotto il vangelo: imperocchè non è maraviglia, se Dio permettesse di esiger l'usura da quegli i quali egli avea condannati all'esterminio; onde S. Ambrogio, lib. de Tobia cap. XV. scrive: Prendi adunque l'usura solamente da colui, a cui siali lecito di dar morte senza peccato.
22,26:Se riceverai in pegno la veste. Dee intendersi la coperta del letto.
22,31:Non mangerete carne, che ec. Questo precetto serviva a conservare negli animi degli Ebrei la naturale avversione da tutto quello, che era strage e spargimento di sangue, e ad avvezzargli a un modo di vivere, che nulla avesse di feroce, e di barbaro. Vedi Theodor.
Gen Es Lv Nm Dt Gs Gdc Rt 1Sam 2Sam 1Re 2Re 1Cr 2Cr Esd Ne Tb Gdt Est 1Mac 2Mac Gb Sal Pr Qo Ct Sap Sir Is Ger Lam Bar Ez Dn Os Gl Am Abd Gn Mi Na Ab Sof Ag Zc Ml Mt Mc Lc Gv At Rm 1Cor 2Cor Gal Ef Fil Col 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Fm Eb Gc 1Pt 2Pt 1Gv 2Gv 3Gv Gd Ap