VULGATA NOVA VULGATA CEI1974 CEI2008
21,2:Uno schiavo Ebreo ec. Un Ebreo potea vendere la sua libertà trovandosi in miseria, un figliuolo potea essere venduto dal padre, un debitore decotto diveniva schiavo del creditore; il ladro, che non potea restituire si vendea: in qualunque di queste maniere un Ebreo fosse divenuto schiavo, egli non dovea servire più di sei anni: perocchè il settimo anno, l'anno sabatico, dovea mettersi in libertà. Cosi uno, che era fatto schiavo l'anno avanti del sabatico, serviva solamente fino all'anno seguente.
21,3:Con tal veste se n' andrà; ec. Se avea una veste nuova, quando fu fatto schiavo, se gli darà una veste nuova, quando è messo in libertà; e se avea moglie, menerà seta la moglie; e se avea anche de' figliuoli, li menerà via. Levit. XXV. 41.
21,4: Se il padrone gli avrà dato moglie. ec. Se il padrone ha dato per moglie allo schiavo Ebreo una schiava d'altra nazione, la quale non può godere il privilegio dell'anno sabatico, quegli, venuto quell'anno, avrà la libertà; ma la moglie e i figliuoli non usciranno con lui, e resteranno al padrone. Si rompeva forse perciò il matrimonio? lo nega l'Estio, pretendendo, che sia divisa la coabitazione, salvo il vincolo del matrimonio: altri credono, che tali donne non fossero tragli Ebrei considerate come vere mogli, né tali congiunzioni per veri matrimoni; i Romani chiamavano contubernio o sia coabitazione, e non matrimonio l'unione di uno schiavo e d'una schiava; la volontà del padrone faceva tali unioni, e le scioglieva.
21,6:Lo presenterà agli dii. A' giudici rappresentanti la persona del supremo giudice.
Accostatolo alla porta. Col forargli l'orecchio, e quasi inchiodarla alla porta della casa, veniva a significarsi, che costui sarebbe sempre schiavo in quella casa, o almeno fino all'anno del giubileo, Levit. XXV. 40. Così questo era un marco d'ignominia per un Ebreo, che potrà essere libero, e preferiva di rimanere nella schiavitù.
21,7: Se uno rende la propria figliuola. ec. Intendesi di uno, che ha venduto la figliuola colla promessa, o almeno presunzione, che il padrone, o il di lui figliuolo la sposasse in qualità di moglie almeno secondaria, o sia concubina. Una tale fanciulla Ebrea, benchè comprata come schiava, se non la sposava il padrone, o il figliuolo del padrone, dovea rimettersi in libertà, e non essere sempre schiava, come le donne di altra nazione.
21,8:Se diviene sgradita... la licenzierà: e non avrà diritto ec. Se ella più non gli piace, la lascerà andar libera, e non avrà diritto (dopo averne abusato) di venderla ad altra gente; vale a dire ad un'altra famiglia Ebrea. Quelle parola della volgata populo alieno non possono significare una nazione straniera, gentile, perocchè nulla si sarebbe detto in favore di questa fanciulla oltre quello, che era di comun diritto tragli Ebrei; vale a dire, che nissuno di essi potesse essere venduto ad uomo d'altra nazione. Si cerca con queste leggi di provvedere di collocamento le figlie de' poveri.
21,9:La tratterà come un'altra fanciulla. Il padre dello sposo darà ad essa la dote, vestiti ec., procurerà, che il figliuolo la tratti come sua sposa.
21,11:Che se egli non farà queste tre cose, ec. Se il padre non farà una di queste tre cose, cioè o di sposarla per se, o di farla sposare al figliuolo, o di trovarlo un partito, la fanciulla sarà ipso jure libera, senza che si aspetti l'anno sabatico.
Altri riferiscono queste parole alle tre cose prescritte, vers. 10. se non provvederà la fanciulla di partito, se non le darà le vestimenta convenienti, se non le darà il prezzo delle verginità, qualunque di queste tre cose ometta il padre di famiglia, la fanciulla è libera.
21,12: Morrà senza remissione. Vedi Gen. IX. 6.
21,13: Che se quegli non l'ha fatto appositamente ec. Sopra parlò dell'omicidio volontario, qui poi del casuale, il quale però abbia (come credono molti ) annessa qualche colpa di negligenza, o d'imprudenza: se quegli non avea intenzione di uccidere l'altro uomo, ma Dio permise, o volle, che questi cadesse per le mani di lui, allora l'uccisore potrà rifugiarsi in una delle città, che saranno stabilite, e chiamate città di refugio.
21,14: La strapperai dal mio altare. L'omicida volontario non godea dell'asilo. Vedi 3. Reg. II. 28.
21,15:Chi batterà il Padre o la Madre, ec. Mosè non parla del parricidio, supponendo impossibile una tal empietà.
21,17: Chi maledirà il padre, o la Madre, ec. Maledite nelle Scritture significa molte volte ingiuriar di parole; e così in questo luogo.
21,19: Sarà esente dalla pena. Sarà libero dalla pena di morte, checché poi avvenga dell'uomo percosse da lui; perchè quando ci venisse a morire, la sua morte non si presumerebbe avvenuta per ragione di quella percossa, ma per altre cause.
21,20: Sarà reo di delitto. Il Caldeo, i LXX, e il Siro sarà sottoposto al giudizio; sarà punito secondo la sentenza de' giudici.
21,21: Purché e roba sua. La perdita dello schiavo, o della schiava gli terrà luogo di pena. Molti credono che questa legge non avesse luogo, se non riguardo alle schiavo di straniera nazione; lo che sembra molto probabile.
21,24: Occhio per occhio, ec. Si stabilisce qui la legge detta del Taglione per termine, non già per fomite alla vendetta, e al furore, dice S. Agostino cont. Faust. lib. XII. cap. 23.; e Tertulliano dice, che la licenza di ricattarsi era destinata a reprimere gli attacchi; lib. II. Cont. Marc. cap. 18. Gli Ebrei assai generalmente vogliono, che questa legge non debba intendersi il rigore, né letteralmente, ma in un senso più mite; vale a dire, che la pena di chi cava un occhio, rompe un dente, fa una contusione al suo prossimo, ec., sia una multa pecuniaria determinata da' giudici, e proporzionata a quello, che uno darebbe per esempio per recuperare un occhio, se lo avesse perduto, o per non perdere un dente, o per non soffrire il dolore della contusione. È ancora da osservare, che questa legge, che dovea servire di regola a' giudici per pronunziare sopra i danni recati al prossimo nella persona, non giustifica giammai lo spirito di vendetta, la quale è condannata da Dio, il quale, come abbiam detto, non altro ha preteso con questa legge, che mettere un freno all'ira dell'uomo offeso, e contenere la protervia col timor della pena.
21,28: Non si mangeranno le sue carni. Per dimostrare vie più l'orrore, e l'esecrazione, che dee aversi per l'omicidio. Vedi Gen. IX. 5.
21,30:Ove poi siagli imposta la pena pecuniaria: ec. Nel caso che il giudice abbia giudicato, che la sua colpa, e negligenza non sia tale da punirsi di morte, ma con pena pecuniaria, darà quello, che sarà stabilito dallo stesso giudice.
21,31: Se il bue avrà percosso un figliuolo ec. Se il bue avrà percosso un figliuolo di famiglia, o una figlia, il padrone avrà la stessa pena, che se si trattasse di un padre di famiglia; benché la vita di questo sia più importante.
21,33: Se una apre una cisterna, o la scava ec. Le cisterne aveano il loro coperchio; onde si dice qui: se uno in un luogo pubblico apre una cisterna, e non la richiude: questo è il primo caso: l'altro poi si è, se uno ne scava una di nuovo. Veggansi le Decretali lib. V tit. 36.
Gen Es Lv Nm Dt Gs Gdc Rt 1Sam 2Sam 1Re 2Re 1Cr 2Cr Esd Ne Tb Gdt Est 1Mac 2Mac Gb Sal Pr Qo Ct Sap Sir Is Ger Lam Bar Ez Dn Os Gl Am Abd Gn Mi Na Ab Sof Ag Zc Ml Mt Mc Lc Gv At Rm 1Cor 2Cor Gal Ef Fil Col 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Fm Eb Gc 1Pt 2Pt 1Gv 2Gv 3Gv Gd Ap