VULGATA NOVA VULGATA CEI1974 CEI2008
24,1:Ma ella non è amata da lui per qualche cosa di turpe. Mi sembra assai verisimile l'opinione di quegl'Interpreti, i quali credono, che Mosè con queste parole tolleri il divorzio solamente per ragion di adulterio, o di altre simili cause, dalle quali potesse venirne danno a' figliuoli, o disdoro al marito; come per esempio se la donna diventa lebbrosa, o infetta di altro male attaccaticcio, se sterile, se edita al vino, se rissosa, o generalmente mal costumata. Quanto a quello, che alcuni dicono, che l'adulterio non era materia di ripudio, perché essendo certo il delitto, la donna era lapidata, e se ne era solo sospetta, si potea ricorrere alla prova descritta, Num. v. 27., si può rispondere, che avrebbe potuto il marito, benché certo del peccato della moglie, non volere la morte di lei o per carità verso di essa, o per altri rispetti, e poteva anche esser certo il delitto, senza che il marito potesse provarlo in giudizio.
Scriverà il libello del ripudio. Mosè adattandosi alla durezza degli Ebrei, e permettendo il ripudio esige certe condizioni. Dee adunque il marito mettere in mano della donna una scritto, in cui dichiara, com' egli la rimette nella sua libertà; non si crede, né è naturale, che in questo scritto si toccasse la cagion del ripudio, mentre questo dovea rimettersi alla donna ripudiata. Questo scritto si distendeva alla presenza d'un numero di scribi e di due testimoni: tutte circostanze, le quali come notò s. Agostino, potevano dar tempo al marito di riflettere su quello, ch'ei faceva, e di rappacificarsi colla moglie.
24,4:Ella è contaminata, ed è divenuta abbominevole dinanzi al Signore. Sembra, che si accenni in questa parole, come la tolleranza del ripudio e il nuovo matrimonio dopo il ripudio è un male sofferto dalla legge per impedire mali maggiori. Questa donna, la quale dopo il ripudio ha preso un altro marito, si dice contaminata e divenuta abbominevole dinanzi a Dio; e perciò non si vuole, che la ripigli il primo marito, il quale anzi se la ripigliasse, contaminerebbe la terra: imperocchè notisi, che il motivo, per cui tutto questo dicesi di questa donna, e per cui il primo marito non può ripigliarla, consiste nell'essersi rimaritata dopo il ripudio: fuori di questo caso il marito potea riprenderla. Aggiungimi a questo la proibizione, che Dio fa nel Levitico XXI. 7. a' suoi sacerdoti di sposare la donna ripudiata; e da tutto ciò si vedrà, come il Legislatore nello stesso tempo, che non potendo impedire il male va prendendo i mezzi possibili per restringerlo, porge ancora occasione di riflettere sopra quello, che un tal disordine ha d'incompatibile colla istituzione del matrimonio; onde spicchi vìe più la giustizia e la santità della legge Evangelica, nella quale il matrimonio stesso doveva esser considerato per quel, ch'ei fu da principio; cioè a dire un vincolo indissolubile formato da Dio, e da non esser soggetto alle mutabili volontà e a' capricci degli uomini. Del marito, il quale, repudiata la moglie, ne sposi un' altra, non si parla in questo luogo; ma la parità di ragione dimostra, che egli stesso, benché esente da riprensione negli occhi degli uomini, non era però senza biasimo dinanzi a Dio; e quantunque si supponga, che al ripudio non fosse venuto, se non sopra motivi legali, contuttociò il nuovo suo matrimonio urtava non meno di quello della donna co' veri principj conosciuti e praticati anche da' piu saggi Pagani.
24,6:Non porterai via in luogo di pegno la macina ec. Prima dell'invenzione de' mulini ad acqua, in ogni casa bisognava avere una specie di mulino a mano; e l'ultimo di macinare era proprio degli schiavi più vili. Non vuole Mosè, che dovendosi prendere pegno da alcuno, se li tolga in tutto, o in parte (che sarebbe lo stesso, perché l'una parte non può esser utile senza l'altra ) il suo mulino.
24,7:Ha subornato ec. L'Ebreo ha rubato. Questo furto e quello, che i Latini chiamano plagio, e plagiari quelli, che facevano si brutto mestiere. Vedi Exod. XIII. 16.
24,10:Non entrerai in casa sua. Affinchè tu non prenda per pegno una cosa delle più necessarie, o di molto utile al tuo debitore; ma egli ti darà quella, che stimerù, ti basti, che ella sia di valore eguale al tuo credito.
24,13:Glielo renderai prima del tramontar del sole. Posto che sia una cosa, di cui quegli abbia bisogno la notte, come una coperta da letto: e intendesi, che si renderà al mattino la cosa avuta in pegno, se di questa il debitore ha bisogno nella giornata, come sarebbe qual che strumento del suo mestiere. Cosi e il creditore esercitava la misericordia, e il debitore veniva ad essere sollecitato al pagamento, Aug. q. 41.
Gen Es Lv Nm Dt Gs Gdc Rt 1Sam 2Sam 1Re 2Re 1Cr 2Cr Esd Ne Tb Gdt Est 1Mac 2Mac Gb Sal Pr Qo Ct Sap Sir Is Ger Lam Bar Ez Dn Os Gl Am Abd Gn Mi Na Ab Sof Ag Zc Ml Mt Mc Lc Gv At Rm 1Cor 2Cor Gal Ef Fil Col 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Fm Eb Gc 1Pt 2Pt 1Gv 2Gv 3Gv Gd Ap